È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Si illustrano, in estrema sintesi, le principali novità fiscali della legge di Bilancio.
Cosa troverai in questo articolo:
PROROGA DELL’ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DELL’IMPRESA
È stata prevista una proroga alla possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere dall’impresa i beni immobili utilizzati nell’attività.
Questi ultimi devono rientrare nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (strumentali per natura e per destinazione) ed essere posseduti alla data del 31/10/2019. Inoltre l’imprenditore deve essere in attività al 1/1/2020.
L’estromissione, da effettuarsi entro il 31/5/2020, è tassata con un’imposta sostitutiva dell’8%, applicabile sulla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale del bene, determinato con criterio catastale. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.
RIVALUTAZIONE DEI BENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
È stata prorogata la possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non quotate e terreni non edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, con pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata all’11%. Inoltre viene innalzata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito applicabile alle plusvalenze conseguite in caso di cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.
I soggetti che redigono il bilancio d’esercizio e che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni iscritte al 31 dicembre 2018, pagando un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. È possibile inoltre affrancare il saldo attivo di rivalutazione pagando un’imposta sostitutiva di IRES e IRAP pari al 10%.
Le imposte sostitutive sono versate:
– per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di tre rate di pari importo. La prima rata va versata entro il termine previsto per saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Quelle successive scadono entro il termine rispettivamente previsto per il versamento saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi;
– per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo. La prima rata va versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. La seconda va versata entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Le altre scadono, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi e la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.
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