+39 0721 535725 info@giordanoconsulting.it

SINTESI DELLE NOVITÀ DEL DECRETO “SOSTEGNI

È stato approvato venerdì 19 marzo 2021, dal Consiglio dei Ministri, l’atteso decreto “Sostegni”, contenente nuove importanti
misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e cittadini a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-
19. Il
D.L. 22 marzo 2021, n. 41 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed è entrato in vigore
il 23 marzo 2021
.
Tra le principali novità del decreto, il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per le partite Iva che hanno subìto
perdite di fatturato a causa della crisi, la rimodulazione del calendario della pace fiscale e l’annullamento delle cartelle entro i
5 mila euro per i contribuenti con reddito imponibile fino a 30 mila euro, la proroga dei termini di alcune scadenze fiscali,
nonchè lo stanziamento di nuove risorse a sostegno di alcuni settori economici particolarmente colpiti dal lockdown.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure di carattere fiscale.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (Art. 1)

Beneficiari

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:
svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo
d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019),
oppure
producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.
Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Soggetti esclusi

Il contributo non spetta:
ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Enti non commerciali in relazione allo svolgimento di non attività commerciali.

…. omissis …

REGISTRI IVA, COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI E DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATE (Art. 1)

Viene rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021 l’avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze
dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1,
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei
registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (art. 4, comma
1-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

AIUTI DI STATO (Art. 1)

Sono state disciplinate le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali
è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti
sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, e successive modifiche.

LAVORATORI AUTONOMI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (Art. 3)

Il decreto stanzia ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai professionisti, che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non
superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
rispetto al 2019
(art. 1, comma 20 (l0002020123000178ar2019ac020a), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio
2021).

…. omissis …

PROROGA SOSPENSIONE CARTELLE ESATTORIALI

Mantenendo la promessa fatta alcuni giorni fa, il Governo ha prorogato di altri due mesi il periodo di sospensione per
le cartelle di pagamento
.
Più precisamente, ci si riferisce alla norma contenuta in uno dei primi decreti anti-Covid dello scorso anno (art. 68, D.L. n.
18/2020, conosciuto come decreto “Cura Italia”).
Tale norma aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle
di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da
accertamenti esecutivi degli enti locali, prevedendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa
nel territorio dei comuni individuati nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (cd. prima zona rossa), e dei soggetti diversi
dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni decorrevano dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
Con il perdurare della crisi epidemiologica e, di conseguenza, economica, con i successivi decreti anti-Covid è stato deciso di
posticipare il termine del periodo di sospensione. Infatti:

…. omissis …

PROROGA VERSAMENTO RATE ROTTAMAZIONE

Una seconda novità, come anticipato, riguarda la proroga dei versamenti delle rate della rottamazione-ter e del saldo
e stralcio
che erano, anch’esse, state oggetto di altre proroghe durante il 2020.
In realtà, con il nuovo decreto si fa qualcosa in più, in quanto si sposta in avanti anche il versamento di alcune rate che scadono
nei primi mesi del 2021.
Andando nel dettaglio, si stabilisce che
non si determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle
relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio
2021 venga effettuato integralmente
:
entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre
2020;
entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio
2021.
A tali versamenti si applicano le disposizioni – dettate per la “rottamazione-ter” dall’art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018
e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 – ai sensi delle quali
l’effetto
di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce
nei casi di tardività non superiore a cinque giorni
.

NUOVO SALDO E STRALCIO

Una delle novità inedite contenute nel decreto consiste in una nuova definizione delle pendenze fiscali di importo ridotto,
sulla stessa falsa riga del saldo e stralcio di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018, i cui effetti rimangono comunque salvi.
Nel dettaglio, si prevede:
l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000
euro
, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010,
sebbene ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate (art. 3 del D.L. n. 119/2018, art. 16-bis del DL n. 34/2019
e art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018).
Viene, però, prevista
una condizione. Tali debiti si devono riferire:
alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2019
, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

…. omissis …

EFFETTUA L’ACCESSO E CONTINUA LA LETTURA

Per continuare a leggere l’articolo e la documentazione correlata, ti preghiamo di accedere all’area riservata ai clienti facendo click sul seguente link: https://serviziweb.datev.it/wa