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INVENTARIO E VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Con l’approssimarsi delle chiusure di fine anno, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre presso l’impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione). Restano esclusi, invece, i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione.

La valutazione delle rimanenze a fine esercizio dà l’occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile e viene effettuata in base a conta fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio, ovvero in base alle risultanze della contabilità di magazzino (ove tenuto).

Ricordiamo, inoltre, che l’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo …

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Invitiamo, pertanto, tutti i clienti che svolgono attività d’impresa a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2020 nel quale dovranno essere indicate su apposita distinta analitica le giacenze, valutate secondo i criteri esposti nella tabella che segue:

Criteri di redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino in base alla tipologia di beni

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VERSAMENTO ACCONTO IVA

L’obbligo di versamento dell’acconto IVA è disposto dall’art. 6 della legge n. 405/1990. Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento, dell’acconto IVA.

Tuttavia, va tenuto presente che il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto “Ristori-quater”, ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Soggetti tenuti ed esclusi dall’acconto IVA

In estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2019 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto, pari ad euro 103,29, e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2020;
  • hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 30 settembre 2020 per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2020 per i contribuenti mensili;
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991;
  • operano nel regime dei contribuenti “minimi” e dei “forfettari”;
  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2020 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2020 (se mensili);
  • sono contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili IVA;
  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.

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LE REGOLE SULLA DETRAZIONE IVA PER LE FATTURE DI FINE ANNO

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si deve innanzitutto ricordare che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), del predetto decreto la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

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TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Vi proponiamo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi. Per la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle imposte dirette sia dell’IVA.

IVA

Sono previste diverse fattispecie:

  • non è mai detraibile l’IVA relativa agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti (Risoluzione n. 666305/1990).
  • la cessione gratuita a clienti di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa (e quindi espressamente acquistati da terzi al fine di essere regalati) non è considerata cessione di beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare (art. 2 D.P.R. n. 633/1972):
  • se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’IVA;

è comunque opportuno compilare un documento di trasporto riportante la causale “cessione gratuita – beni non di propria produzione”

ovvero

  • se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente non è superiore a 50,00 euro; è quindi ammessa la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di beni purché di valore non superiore a 50,00 euro. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che, in questo specifico caso, la non imponibilità della cessione gratuita non comporta l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
  • la cessione gratuita a clienti di beni di produzione propria o rientranti nella propria attività commerciale (non è mai il caso dei professionisti) è considerata cessione di beni e deve essere fatturata ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972 (in caso di fatturazione differita il documento di trasporto dovrà riportare la causale cessione gratuita).

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IMPOSTE SUI REDDITI

IMPRESE

Spese di rappresentanza

Gli omaggi costituiscono, in linea di massima, spese di rappresentanza.

La loro qualificazione (cfr. art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche (TUIR) – D.M. 19 novembre 2008 – Circolare n. 34/E 2009) risiede nel requisito essenziale della gratuità per il destinatario, il quale non corrisponderà corrispettivo o specifica controprestazione.

È sempre d’obbligo il rispetto dei principi di inerenza e congruità:

  • spese ragionevoli coerenti alle pratiche ed agli usi commerciali del settore in cui l’impresa opera
  • e con l’obiettivo di generare benefici economici con la promozione sul mercato di beni (o servizi).

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Omaggi a clienti
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Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati

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PROFESSIONISTI

CONTRIBUENTI MINIMI

CONTRIBUENTI “FORFETTARI”

IRAP

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