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Decreto “Liquidità”: sintesi delle principali misure
È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l’inapplicabilità delle sanzioni in presenza di talune violazioni. Importante anche la parte dedicata alle misure finalizzate a favorire l’accesso al credito e a sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.
Al momento di chiudere la presente circolare, il provvedimento non risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La presente circolare, pertanto, è redatta sulla base della bozza del testo approdato ieri in Consiglio dei Ministri, e saranno forniti ulteriori dettagli ed appofondimenti a seguito della pubblicazione del teste definitivo in Gazzetta Ufficiale.
versamenti tributari – sospensioni
soggetti con fatturato fino a 50 milioni
Tributi sospesi
In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali (inps);
- premi per l’assicurazione obbligatoria (inail).
Condizioni
- La norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
- il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020
oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
soggetti con fatturato superiore a 50 milioni
Tributi sospesi
In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali (inps);
- premi per l’assicurazione obbligatoria (inail).
Condizioni
- La norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
- il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020
oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, resta ferma la sospensione fino al 30 aprile 2020 – con ripresa in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 – dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (sulla base di quanto dispone il decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).
ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni – proroga della sospensione
I ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (e non più 31 marzo 2020) non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli artt. 25 e 25-bisdel D.P.R. n. 600/1973, sempreché nel mese precedente non siano sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Viene così modificato l’art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”).
Condizioni
- La norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
- con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso al 17 marzo 2020.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020)
oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020).
acconto di giugno – sanzioni
Non si applicano sanzioni ed interessi qualora l’importo versato nell’acconto di giugno di Irpef, Ires ed Irap non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso. In tal modo la norma favorisce la possibilità di determinare l’acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico. La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
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