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Ieri 16 marzo 2020, alle ore 12.05 a Palazzo Chigi si è riunito il Consiglio dei Ministri n.37 durante il quale è stato approvato l’atteso Decreto Legge, battezzato “Cura Italia”, contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19.

Al momento di chiudere la presente circolare, il provvedimento non risulta pubblicato sulla G.U. n. 68 del 16 marzo, ma non è escluso che venga dedicata al decreto un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, come è avvenuto per il D.L. 9 marzo 2020 n. 14, oppure venga pubblicato nella giornata odierna.

La presente circolare, pertanto, è redatta sulla base della bozza del testo approdato ieri in Consiglio dei Ministri, e saranno forniti ulteriori dettagli ed approfondimenti a seguito della pubblicazione del teste definitivo in Gazzetta Ufficiale.

Di particolare rilievo le proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti tributari, oltre alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché il differimento dei termini disposti per legge per l’approvazione del bilancio 2019 da parte delle società.

Diverse le misure di sostegno economico per professionisti e imprese delle quali se propone una sintesi:

professionisti e co.co.co – indennità una tantum

Artt. 26, 93

È riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’ art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.

Aspetti fiscali

Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ago

Artt. 27, 30

La norma riconosce un’indennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.

Aspetti fiscali

Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Divieto di cumulo

Tale misura non è cumulabile con l’indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (v. sopra).

 

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