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Decreto “Rilancio”: sintesi delle principali misure

Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Entrano subito in vigore le nuove misure a supporto di famiglie, professionisti e imprese – in particolare le proroghe di versamenti e adempimenti fiscali, i bonus e le indennità di sostegno al reddito, gli aiuti per l’attività d’impresa – con alcuni ritocchi rispetto al testo approvato il 13 maggio, salvo intese, dal Governo. Tra questi spiccano la definitiva cancellazione del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 250 milioni di euro e l’esclusione dal contributo a fondo perduto dei professionisti ordinistici.

Diverse le misure di sostegno economico per professionisti e imprese delle quali se propone una sintesi:

irap – esenzione versamento

Art. 24

Il decreto prevede che per le imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non è dovuto il versamento:

§ del saldo Irap dovuto per il 2019;

§ della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020.

Rimane comunque fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019 e l’acconto per il 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

contributi a fondo perduto

Art. 25

Il decreto prevede la concessione di contributi a fondo perduto esentasse.

Soggetti ammessi

Soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Soggetti esclusi

Non possono usufruire del contributo:

§ i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;

§ gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;

§ gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bi s del TUIR;

§ i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 (professionisti titolari di partita Iva e lavoratori con rapporto di co.co.co. iscritti alla Gestione separata Inps) e 38 (lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo) del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

§ i lavoratori dipendenti;

§ i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Condizioni

Il contributo spetta esclusivamente:

§ ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir;

§ ai soggetti con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir o un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro;

§ se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Misura del contributo

Il contributo è calcolato in percentuale sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019, differente a seconda dell’importo dei ricavi/compensi registrati nell’anno 2019, come segue:

§ 20% per ricavi/compensi non superiori a 400mila euro;

§ 15% per ricavi/compensi non superiori a 1 milione di euro;

§ 10% per ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Per i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque riconosciuto un contributo minimo di:

§ 1.000 euro per le persone fisiche;

§ 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Domanda

Dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate (anche attraverso intermediario abilitato), entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione della stessa. L’istanza dovrà contenere altresì un’autocertificazione che il soggetto richiedente non si trova in una delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia).

Attuazione della norma

È affidata ad un apposito provvedimento del Direttore dell-Agenzia Entrate.

rafforzamento patrimoniale pmi

Art. 26

Il decreto contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi. Si prevede infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento.

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.

Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale.

Requisiti

A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali (a titolo esemplificativo):

§ ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro;

§ riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;

§ aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

superammortamento – termini

Art. 50

Ai fini del superammortamento, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuovo sul quale sarà applicata la maggiorazione (il termine è previsto dall’art. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).
bonus 600 euro – aprile

Art. 84

Si prevede l’estensione al mese di aprile 2020 dell’indennità di 600 euro prevista dagli artt. 27, 28 e 29 del del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
professionisti – indennità 1.000 euro

Art. 84

Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti:

§ titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;

§ iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

§ non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

§ che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Principio di cassa

A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Procedura

Professionista: presenta all’Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti.

Inps: comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione.

Agenzia delle Entrate: comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

co.co.co. – indennità 1.000 euro

Art. 84

Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.
lavoratori autonomi senza partita iva – indennità

Art. 84

Il decreto prevede un’indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che per effetto dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Beneficiari (lavoratori automoni)

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:

§ nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c.

§ non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;

§ per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

Rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Condizioni

I soggetti beneficiari della predetta indennità non devono essere, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle seguenti condizioni:

§ titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

§ titolari di pensione.

professionisti – indennità – termini per la richiesta

Art. 84

Con riferimento all’indennità prevista dagli artt. 27 , 28 , 29 , 30 e 38 del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020) e relativa al mese di marzo, la domanda dev’essere presentata entro il 3 giugno 2020 (cioè entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in esame).

Decorso tale termine, si decade dal diritto.

professionisti – casse di previdenza private – indennità

Art. 78

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro, di cui all’art. 44, comma 2 del D.L. n. 18/2020, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

–  titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

–  titolari di pensione.

Contestualmente è stato abrogato l’art. 34 del D.L. n. 23/2020.

bonus professionisti – cumulo con l’assegno di invalidità

Art. 75

Si prevede che le indennità di cui agli artt. 27 , 28 , 29 , 30 , 38 e 44 del D.L. n. 18/2020 siano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Tra le indennità previste dalla norma rientra quindi anche il bonus di 600 euro riconosciuto ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27 ), nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (art. 28 ).

lavoratori sportivi

Art. 98

Soggetti interessati

È riconosciuta un’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Soggetti esclusi

Non possono usufruirne i percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Trattamento fiscale

Non concorre alla formazione del reddito.

Periodo di spettanza del bonus

Mesi di aprile e maggio 2020.

Soggetto erogatore

Sport e Salute S.p.A.

Domanda

Dovrà essere presentata alla società Sport e Salute s.p.a., accompagnata da un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni di cui sopra.

Beneficiari per il mese di marzo dell’indennità ex art. 96, D.L. 18/2020 (“Cura Italia”)

L’indennità prevista dal presente decreto è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Attuazione della misura

E’ affidata ad un apposito decreto ministeriale.

Dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro

Possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020, per un periodo massimo di 9 settimane.

aliquote iva e accise – clausole di salvaguardia

Art. 123

Prevista l’abrogazione dell’art. 1 , comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) e dell’art. 1 , comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Di conseguenza, le cosiddette “clausole di salvaguardia” vengono “sterilizzate” in via definitiva, con l’effetto di eliminare l’aumento delle aliquote Iva e delle accise, altrimenti previsto dal 1° gennaio 2021.

ecobonus e sismabonus

Art. 119

Ecobonus

È previsto l’incremento al 110% della detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.

La medesima aliquota di detrazione spetta anche anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus

È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16 , commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1 , lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento.

Impianti fotovoltaici

La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati (Ecobonus / Sismabonus).

La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sopra indicate si applicano:

§ alle persone fisiche – non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

§ ai condomini;

§ agli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

§ alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Cessione della detrazione

I beneficiari dell’agevolazione potranno, alternativamente:

§ cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione o altro intermediario finanziario;

§  scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti.

adeguamento degli ambienti di lavoro – credito d’imposta

Art. 120

Il decreto introduce un credito d’imposta nella misura del 60%per un importo massimo di 80mila eurodelle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Beneficiari

§ Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi)

§ Enti del Terzo Settore.

Interventi agevolati

Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:

§ quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

§ arredi di sicurezza;

§ quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).

Caratteristiche

Il credito d’imposta è:

§ cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;

§ utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;

§ cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Attuazione della misura

Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all’incentivo in esame.

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa previsto.

 

 

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