La Legge di Bilancio 2020 prevede, all’art. 1 commi 691-692, una modifica al regime forfetario. Con i nuovi limiti ci sarà una contrazione dei soggetti in regime agevolato pari a circa 340.000 unità.
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PREMESSA
In relazione ai regimi agevolati di tassazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, l’art. 1 commi 691 e 692 della Legge di Bilancio 2020:
- modifica il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014;
- abroga l’imposta sostitutiva per ricavi e compensi compresi tra i 65.000 e 100.000 euro (art. 1, commi 17-22, della Legge 145/2018) che avrebbe dovuto diventare operativa dal 2020 (la c.d. flat tax non ha mai trovato applicazione).
Le modifiche al regime forfetario decorrenti dal 2020 riguardano:
- i requisiti di accesso e permanenza, nonché le relative cause ostative;
- la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
- il concorso del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
REQUISITI DI ACCESSO E CAUSE OSTATIVE
Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:
- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:
- prestazioni di lavoro accessorio;
- per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR;
- per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
- e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Continuano a non assumere rilevanza i beni strumentali acquisiti nel corso del regime.
A tal proposito, si segnala che, per il 2020, si apre la possibilità per i soggetti in regime forfetario di beneficiare del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, introdotto in sostituzione di super e iper-ammortamenti.
La relativa norma istitutiva, infatti, prescrive che il meccanismo rilevi indipendentemente “dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.
Per quanto riguarda le cause ostative, viene reintrodotta la preclusione all’accesso al regime connessa alla percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti 30.000 euro (art. 1, comma 57, nuova lett. d-ter) della Legge n. 190/2014).
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